Art. 2.
(Sanzioni).

      1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000 euro.
      2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 5.000 euro.